Ritenuta opportuna tale forma di sperimentazione al fine di dare successiva concreta attuazione al succitato decreto direttoriale 12 ottobre 2011:
Articolo 1
Per tutti i concorsi del gioco del lotto del mese di febbraio 2012 -in via sperimentale- alle sole giocate effettuate sulla ruota TUTTE, con una posta di gioco non inferiore a 5 euro, sono applicati, diversamente da quanto stabilito dal comma 491 della Legge n. 311 del 30.12.2004, i premi di seguito elencati al lordo della ritenuta di legge:
a) Estratto semplice: 12 volte la posta;
b) Estratto determinato: 60 volte la posta;
c) Ambo: 280 volte la posta;
d) Terno: 6.000 volte la posta;
e) Quaterna: 200.000 volte la posta;
f) Cinquina: 10.000.000 volte la posta.
Articolo 2
La vincita massima per ogni scontrino di gioco, conseguita applicando i premi di cui al precedente art. 1, non può eccedere la somma di 10 milioni di euro comunque sia ripartita la posta di gioco tra le sorti.
Articolo 3
L’iniziativa di cui al precedente art 1, potrà essere prolungata o riproposta anche su altre ruote con uno o più provvedimenti del Direttore per i Giochi.